venerdì, aprile 17

riconoscimento delle famiglie di fatto




Dove manca la regolamentazione legislativa provvede la giurisprudenza delle sentenze.





Passo passo si stanno riconoscendo sempre più ambiti ove si comparano le famiglie di fatto a quelle legalmente riconosciute. Il primo passo è stato quello effettivamente legislativo, con la fine della distinzione tra figli legittimi e figli naturali, non essendoci alcun riferimento distintivo nel nostro ordinamento scompare qualsiasi distinzione, avendo gli stessi diritti al mantenimento, agli studi, al dovere di crescere in maniera consona, restando inalterati i diritti di avere rapporti affettivi con i propri famigliari e alla successione. In pratica la definizione di figli naturali non esiste più.

Ci sono casi in cui i minori sono stati affidati a coppie gay o lesbiche e si è arrivati a riconoscere da pochi giorni il diritto da parte dell' ex convivente visitare i figli del partner anche quando non si è riconosciuti come coppia. La legge non dovendo distinguere tra i sessi ovviamente apre a tutte le tipologie di unioni di avere questa possibilità.

Essendo i figli la parte più delicata da prendere in considerazione in fase di decisione giuridica tali scelte sono di base giustificate dal principio che lo si voglia tutelare e mantenere per il suo bene la stessa rete di affetti a cui si è abituati.

L'unico provvedimento che concerne la coppia e non tocca la prole se non marginalmente è il diritto "negativo" di non dover riconoscere l'assegno di mantenimento al coniuge( il diritto dei figli rimane inalterato) nel caso in cui si dimostri che abbia un rapporto stabile e vi sia un progetto di vita anche al di fuori del matrimonio. Con il termine progetto di vita ovviamente non si intende esclusivamente la convivenza ma anche altre specifiche come ad esempio: interventi che riguardano l'educazione dei figli, lavoro, tempo libero, condivisioni che riguardano una coppia come l'acquisto di una casa in comune...ecc. ecc.

Gli esempi sono molti e bisogna indagare prima di arrivare a certe decisioni ma la decadenza di un diritto riconosce seppur indirettamente un nuovo status famigliare, condizione che evidentemente lascia aperte domande riguardanti la reversibilità del vecchio coniuge e riguardo il nuovo compagno seppur non legato civilmente.

L'organo preposto al giudizio ha i suoi tempi fisiologici perché recepisca le istanze della popolazione e alcuni modi di intendere le trasformazioni sociali, ma può essere comunque più veloce dell' organo legislativo/decisionale, il che la dice lunga sul nostro Parlamento e Governo. Secondo alcuni la suddivisione dei poteri non è trina ma duopolica, chi promulga le leggi e chi deve portarle ad attuazione potrebbe racchiudersi in un unico organo; come di fatto è nel nostro ordinamento, grazie all' uso sempre maggiore di decreti legge e legislativi, ove la forza di governo anche grazie alle ingerenze politiche decide anche sui gruppi parlamentari rende la commistione dei due organi sempre più stretta. Senza contare che la nostra Costituzione non impedisce agli organi esecutivi di sedere sugli scrani parlamentari, altro motivo di commistione.

Il difetto di questa supplenza dei giudici in mancanza di una legislazione è che i provvedimenti, seppur vincolanti, della Cassazione lo sono in fase di interpretazione legislativa, che è indefinita e liquida come è di sua natura, per cui ci si trova di fronte ad una situazione "a macchia di leopardo", dove  alcuni diritti vengono riconosciuti, altri restano nebulosi, ed altri ancora, come ad esempio quello di assistenza in ospedale vengono disattesi.

La prossima volta argomenti più leggeri.

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