venerdì, maggio 19

Stupro, Tribunale nega risarcimento statale alla vittima








Seppur qualche volta capita di commentare sentenze rese pubbliche, trovo sempre un certo fastidio dovendomi basare su articoli di giornale e raramente leggendo direttamente le carte che esplicano la decisione del giudice o della corte.

Un poco come disquisire su di un sentito dire, anche se capisco che è una mia forzatura, in molti casi i giornalisti, sia per preparazione che per tutela possono dare un opinione non stravolgerne il significato, per cui si può stare abbastanza sicuri.





La corte di appello di Torino presiedute dal Giudice Castellino Anna, tenuta a giudicare sul risarcimento dovuto alla vittima di stupro in base ad una direttiva provenienete da Bruxelles(Direttiva Ce numero 80 del 2004) nel caso in cui il soggetto che compie atto di violenza non è in grado di risarcire la vittima, data l' impossibilità materiale di adempiervi e deve essere lo Stato a farsi carico dell' indennizzo, ha deciso che l' onere di provare che non vi sia possibilità di ottenere denaro, spetta alla vittima.

Nell' Ottobre del 2011 la vittima di nome Roberta è rapinata e violentata nei pressi della propria abitazione, la sentenza definitiva di colpevolezza arriva il 2015 per il violentatore che deve restare in carcere per otto anni e due mesi.

Lo stesso risulta indigente, trovandosi poi in stato detentivo ovviamente non è in grado di produrre reddito, ciononostante secondo il Giudice Castellino: "è una presunzione il fatto che se il reo è detenuto non comporta automaticamente che questi fosse privo di redditi in precedenza o che non sia titolare di crediti, beni mobili o immobili potenzialmente aggredibili”. Lo Stato deve risarcire soltanto quando per la vittima è impossibile “esercitare la pretesa nei confronti del responsabile in quanto incapiente o non identificato”.

Non avendo il tribunale motivazione per indagare sulle eventuali liquidità o proprietà, l' onere, come detto, spetta alla vittima.

Partiamo dal presupposto che chi si trova nella condizione di aggredire per commettere crimine predatorio, come il borseggio in velocità, o la rapina in strada che scaturisce in stupro, è altamente presumibile che non abbia la possibilità di risarcire alcunché. Oltre questo far ricadere sulla vittima l' onere della mancata sussistenza di qualsiasi patrimonio o guadagno che copra quanto spettante alla controparte significa investirla anche dell' onere di scoprire cosa ci sia. Insomma un aggravante per provare che non si possegga nulla o in alcuni casi che quanto in possesso del reo non sia stato alienato dalla sua persona a favore di terzi che fanno da prestanome. 

Non tutti hanno la possibilità economica di poterlo fare, per cui il risarcimento in denaro da parte dello Stato diviene una questione di opportunità economica.

Il caso vuole che quasi contemporaneamente un giudice milanese per fatto analogo abbia invece deciso l' ammontare del dovuto per uno stupro di gruppo contro madre e figlia, che sicuramente non risarcirà mai la bestialità subita, ma è già qualcosa, anche per far fronte alle possibili cure mediche psicologiche vi possano essere se si necessita.

I legali di Roberta hanno presentato ricorso.


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Stuprata e costretta a difendersi in tribunale



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