lunedì, maggio 9

coppie di fatto la legge e la giurisprudenza





Ritengo l' articolo di Valentina Maglione e Selene Pascasi  in parte utile per comprendere la reale situazione che si dovrebbe prospettare nel futuro prossimo sulle convivenze di fatto. Offrendone un estratto esauriente.

Al momento attuale le unioni civili sono ad appannaggio di chiunque voglia regolare la propria situazione al di là del sesso dei contraenti, non come presentato erroneamente nell' articolo unicamente alle coppie omosessuali; creando nel contempo un nuovo tipo di nucleo conviviale come la "convivenza di fatto", che è esclusivamente riguardante le coppie etero. Andrebbe a normare tutte quelle situazioni in cui gli organi preposti alla certificazione delle unioni non vengano interpellate riconoscendo alcune tutele.

Il taglio dell' articolo è urtante ed ho evitato di riportarne alcune parti, presentando la nuova legislazione come favorevole alle coppie omo o lesbo, evitando di dire dove queste evidenti differenziazioni (secondo le articoliste) vengano attuate, per quale materia e quali parti dei codici vengano mutati a tal proposito. Parlando per il 90% e oltre di un istituto nuovo che non riguarda sicuramente le convivenze tra coloro che hanno lo stesso sesso.

Cattiva informazione, anche se i dati raccolti sono interessanti.


Dopo questa piccola ma importante precisazione andiamo avanti:




Norme ad hoc sono previste per gli alimenti se il rapporto finisce (calcolati in base alla durata del rapporto) il risarcimento del danno in caso di morte per illecito con gli stessi criteri dei coniugi. Compresa l' assistenza in caso di malattia e ricovero.

In caso di rapporto economico si prevede la possibilità di firmare un contratto di convivenza per regolarli e le modalità di contribuzione alla vita comune. Inoltre introduce l' articolo 230-ter nel Codice Civile che garantisce al convivente che presta opera in maniera stabile nell' impresa dell' altro/altra la partecipazione commisurata all' impegno agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi d' azienda.

Per i giudici contribuire ai bisogni familiari è obbligazione naturale del convivente ( Milano sentenza 11850/15). Grazie a questa e altre sentenze a fine legame non si potrà riavere quanto speso a favore dell' altro, come non si potranno reclamare soldi per le mansioni domestiche svolte  (Cassazione, sentenza 1266/16) pena l' ingiusto arricchimento dell' ex ( Cassazione, sentenza 18632/15) salvo che si provi un vero rapporto lavorativo con il compagno (o la compagna, le due articoliste hanno il vizio di riferirsi sempre al soggetto femminile se si tratta di lavori che alcuni ritengono ad appannaggio della donna. Un passo avanti verso la parità. Cassazione, sentenza 49101/15).

Nel caso della casa in cui si vive bisogna distinguere, se in locazione o di proprietà del soggetto che viene a mancare. Nel primo caso bisogna provare la stabile coabitazione e comunanza di vita, anche in caso di passaggio intermedio: ad esempio se, morto il titolare, sia subentrata la figlia che, deceduta, abbia lasciato la casa al convivente. La cassazione (sentenza 7/14) ha anche affermato che il partner che non è proprietario/a a fine legame non può essere oggetto di allontanamento essendo detentore qualificato, abilitato alla tutela possessoria, ma occorre concedergli un termine congruo per reperire altra sistemazione (Cassazione, sentenza 19423/14). La tutela possessoria è estesa a terzi, anche chi eredita la casa non può mettere alla porta il convivente ( Cassazione, sentenza 19423/14). In caso di separazione l' assegnazione del tetto familiare favorisce il genitore collocatario dei figli minori o non autonomi (Cassazione, sentenza 17971/15).

Nel secondo caso, quello di proprietà, si ha diritto di vivere nella casa comune per due anni o per un periodo superiore se la convivenza è durata di più ma mai oltre i cinque anni. Tre quando nella casa abitano minori o disabili. Il diritto cessa se non si abita nella casa stabilmente, inizia una nuova convivenza, unione civile o matrimonio.  Come nel caso della locazione l' appartamento o la casa viene assegnato al collocatario dei minori o del disabile.

Per le case popolari se la convivenza è titolo o causa di preferenza nelle graduatorie esse spettano anche ai conviventi di fatto, non regolando la destinazione della casa se la convivenza finisce per volontà degli stessi. Sempre per le case popolari il superstite può subentrare al contratto dopo aver ottenuto dal titolare in vita l' autorizazione ad ampiare il nucleo familiare a suo beneficio, purché la convivenza sia provata con le risultanze anagrafiche e testimoni (Tar Calabria 1085/15). Non commette invasione arbitraria di edifici chi occupa la casa popolare abitata con il compagno (mai la compagna a quanto pare...Si che in media gli uomini vivono meno...) se continua a pagare il canone (Cassazione, sentenza 49101/15).

Non sono stati presi provvedimenti per la successione, restando invariata la quota che è possibile destinare per legge a terzi.

Questo è quanto, mi pare un grosso passo avanti per coloro che comunque non hanno voluto contrarre un "contratto di convivenza" di fronte alle diverse autorità.

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Articolo Sole24Ore del 9 Maggio 2016

2 commenti:

  1. Anonimo07:01

    sono pienamente d'accordo con te mi hai tolto le parole di bocca spero però che le persone che non vanno poi a votare i referendum o le politiche facciano uno sforzo e questa volta diano il voto a chi in qualche maniera provi a proporre qualcosa di veramente concreto e lungimirante e non chi ha la possibilità di poter essere sempre messo in bella mostra nelle tv...!! grazie amore per lo sfogo baci baci baci viva le trav e viva un mondo libero da tabù !!!

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