mercoledì, ottobre 8

Angelino Alfano contro le unioni gay




Innegabilmente pur non esistendo più l' ideologia in quanto tale sotto molti aspetti della vita politica per convinzione personale o per fideiussione del bacino elettorale alcune idee restano immutate.

Che ci piaccia o meno è uno dei segni distintivi.

Nel caso di Angelino Alfano la decisione di rendere inattuabili i riconoscimenti per coniugati, fare ostruzionismo, non è una sorpresa, è altro che perplime, il fatto di non sapere che secondo la nostra Costituzione i trattati, gli accordi internazionali, subentrano nel nostro sistema legislativo superando d'importanza e di grado le leggi nazionali o la Costituzione stessa, indi ragion per cui anche di una circolare del Ministero dell' Interno.

Un ministro dell' interno che sa benissimo quali siano le direttive della UE e della Corte Costituzionale che ricorda si debbano recepire tali disposizioni, facendo uso dell' articolazione legislativa non consona potrebbe inserirla all' interno di una "lotta politica", di una difesa di valori in cui vi si riconosce, ma qui si apre la spaccatura tra quello che si fa e quello che si pretende, tra la difesa di alcuni valori (famiglia tradizionale) e il rispetto della legalità (presente in alcuni ambiti di destra).

Si trattasse come detto di cercare sponde politiche il passo successivo sarebbe quello di far valere le proprie istanze poi in ambiti extraparlamentari, con richieste di incontri di piazza e referendum ad esempio, poi attraverso i canali politici extraitalici, come ad esempio la UE o il Vaticano.

Lasciando le cose a metà è chiaro che non vi è alcuna azione politica concordata ma un più semplice: " Ho ragione io è basta" facendosi forza come detto di una legislazione non solo deficitaria ma a detta stessa della Corte completamente assente, è chiaro l'intento propagandistico.

Quello che è accaduto dimostra quello che alcuni politici, una larga maggioranza della popolazione, tendono a dimenticare, la vita di un Paese, di una "Polis", non è determinata solo dallo spred o dai rapporti economici del PIL, la cui economia è uno strumento, ma di cosa si decide di fare per la vita dei propri abitanti.

Uno strumento molto meno complicato come un martello potrebbe avere più usi, leciti o meno, sta a noi decidere come utilizzarlo, questo è politica.

La dimostrazione di differenza di mentalità tra noi e gli altri Paesi sta proprio in questo, noi ci limitiamo a rispettare alcuni parametri, altri come la Francia alla bisogna fanno sentire il bisogno dei propri cittadini.

Riporto un esaustivo articolo sulla legislazione internazionale e nazionale che rende vana l' azione di Angelino Alfano.

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Per capire l’effetto di questa disposizione bisogna prima spiegare cos’è una circolare, ovvero una raccolta di disposizioni che hanno valore soltanto nell’area «limitata all’ordinamento interno dell’organizzazione e non trovano, quindi, applicazione nei confronti degli estranei che si rapportano con essa». Con una circolare si possono annullare le ordinanze dei sindaci, ma non risulta che i sindaci abbiano fatto ordinanze sulle unioni civili. In più c’è da ricordare una sentenza del Consiglio di Stato: «La pubblica amministrazione può in via generale discostarsi dalle indicazioni contenute in una circolare, motivando adeguatamente tale scelta sulla base della concreta e specifica conformazione che si ritiene conveniente debba assumere la cura del pubblico interesse (Sez. V, Sent. 20 agosto 2001, n. 4466)»: A questo punto è anche possibile che qualche prefetto usi questa motivazioni per sottrarsi, semplicemente, alla circolare di Alfano. Il Codacons ha poi sollevato un altro argomento, annunciando un ricorso collettivo al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenere l’annullamento del provvedimento di Alfano, perché «viola palesemente quanto disposto in tema di coppie di fatto dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e, in quanto tale, è illegittima». La Corte di Strasburgo con una sentenza del 2010 ha ammesso l’esistenza del diritto alla vita familiare anche in favore delle coppie formate da soggetti dello stesso sesso – spiega l’associazione – e ha confermato che il concetto di vita familiare deve necessariamente includere anche la ”famiglia di fatto”, ossia il legame stabilito tra persone che vivono insieme anche fuori dal matrimonio, indipendentemente dal loro sesso.



La situazione sui matrimoni fra persone dello stesso sesso negli Stati Uniti (Infografica da Vox)
Proprio in riferimento alla sentenza di Strasburgo, il Codacons sottolinea come i provvedimenti dei sindaci che prevedono la trascrizione delle nozze gay contratte all’estero sono pienamente legali, perché tali atti non introducono l’istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma si limitano a riconoscere i legami tra persone che rappresentano una coppia di fatto o che hanno contratto formale matrimonio all’estero, in conformità di quanto previsto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La circolare di Alfano, quindi, viola le disposizioni di Strasburgo, e in quanto tale sarà impugnata al Tar del Lazio dal Codacons attraverso un ricorso collettivo al quale già da oggi possono fornire la preadesione gay, associazioni per i diritti civili, etero, coppie di fatto, e chiunque intenda difendere il concetto di vita familiare indipendentemente dal sesso delle persone. Che la circolare non sia considerato lo strumento giuridicamente più corretto per questo tipo di decisioni, poi, lo sottolinea l’avvocato Maria Grazia Sangalli di Rete Lenford all’Huffington Post: «I prefetti non hanno il potere di annullare le trascrizioni. Secondo l’Ordinamento di stato civile hanno soltanto un potere di vigilanza e un potere ispettivo. Però possono segnalare anomalìe al ministero. [...] Le circolari non sono vincolanti né normative, semplicemente impartiscono istruzioni. Ciò significa che i sindaci italiani possono cominciare a trascrivere questi matrimoni quando vogliono anche perché è lo stesso ordinamento dello stato civile a prevedere la registrazione delle nozze dei cittadini italiani avvenute fuori dai confini».



LA QUESTIONE DI BOLOGNA

Ma forse non c’è bisogno di arrivare alla Corte Europea. Della questione abbiamo parlato già qui, in occasione del caso di Bologna che vedeva contrapposto prefetto e sindaco. E segnalavamo la differenza tra matrimonio e unione civile, alla base del riconoscimento del legame giuridico. A Grosseto un tribunale ha ordinato al comune di trascrivere un matrimonio gay, facendo riferimento a due fonti di diritto: la sentenza della Consulta:

La Corte Costituzionale si era espressa sulla questione di legittimità costituzionale delle norme poste a fondamento del rifiuto dell’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni del matrimonio di due persone dello stesso sesso, e nella parte in cui non consentono a persone di orientamento omosessuale di contrarre matrimonio.

Pur negando l’esistenza di una norma costituzionale che riconosca il diritto al matrimonio di persone dello stesso sesso, la sentenza della Consulta affermò che nel concetto di “formazioni sociali” di cui all’art. 2 Cost. è inclusa l’unione omosessuale, ma il riconoscimento e la garanzia di tale diritto, è da ricondurre ad un’esclusiva scelta del Parlamento.

…e una sentenza del 2012 che arrivava dal Palazzaccio:

Il caso deciso qualche anno fa dalla Cassazione riguardava una coppia omosessuale di Latina che consacrò l’unione in Olanda e tentò di far trascrivere il matrimonio in Italia. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respinsero l’istanza, ribadendo la contrarietà all’ordine pubblico italiano del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

In quell’occasione però la Cassazione si distaccò dal precedente criterio dell’”inesistenza” dell’atto di matrimonio celebrato all’estero e pur giungendo alla medesima soluzione dell’intrascrivibilità dell’atto per “inidoneità a produrre effetti giuridici” nell’ordinamento italiano, riconobbe che anche i componenti di una coppia omosessuale stabilmente convivente sono considerati titolari del “diritto a una vita familiare” e del “diritto di vivere liberamente una condizione di coppia” in quanto formazioni sociali ex art. 2 Cost.

Per questo motivo, anche se secondo la legislazione italiana la coppia omosessuale non può far valere il diritto a contrarre matrimonio e, quindi, neanche il diritto a trascrivere il matrimonio contratto all’estero, tuttavia, in presenza di “specifiche situazioni”, i componenti della coppia hanno diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia eterosessuale coniugata.





Ed ecco la spiegazione di Altalex:

Non essendo violata nessuna delle disposizioni di legge sopra richiamate, che impedisca la trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell’ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, e non avendo questa trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé, i giudici hanno ordinato all’Ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione. In questo senso la trascrizione, non influisce direttamente sullo status dei due soggetti, ma sarà importante per dimostrare, come per tutte le coppie di fatto, la stabilità o la durata dell’unione. Si pensi al caso dell’affidamento di un minore alle coppie omosessuali i cui casi sono sempre più frequenti.

articolo sulle leggi dei matrimoni gay in ambito internazionale  (nextquotidiano)
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Ai posteri l' ardua sentenza, non molto ardua in verità.

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