sabato, maggio 22

Bondage e legge

 



Il bondage è legale? In quali termini legislativi è accettabile? Nel caso in cui non dovesse esserlo? Vi sono rischi penali e civili?

Ovviamente, prima di addentrarvi in tali risvolti consiglio la lettura di alcuni articoli, per capire di cosa stiamo parlando, senza dovermi soffermare necessariamente su cosa sia il BDSM ed il bondage, anche nella comica definizione di wikipedia, il "bondaggio" (vorrei proprio capire chi diavolo a scritto quel post...).

Passiamo agli aspetti penali, poi quelli civili. Ricordate che le leggi cambiano, quello che è valido oggi, potrebbe non esserlo tra tre mesi, per cui vi consiglio di restare sempre aggiornati o aggiornate, se desiderate addentrarvi in questo mondo. 

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Premessa

Parliamo ovviamente di casi limite, non accade spesso che una pratica kink finisca in tribunale, ma essendo un rapporto con il corpo proprio ed altrui, estremo, non è escludibile che un giudice intervenga. 

Penalmente

Una delle domande che ci si è posti riguarda la situazione più irrimediabile, la morte di un soggetto:

E' un omicidio preterintenzionale? (ovvero con l'intenzione di uccidere) ? E' colposo? (non vi era intenzionalità, ma per incuria o disattenzione qualcuno è morto, come nel caso specifico di Soter Mulè e della morte di una slave per asfissia. Nota di CA).

Elementi essenziali dell’omicidio preterintenzionale sono atti diretti ad esercitare una coazione fisica sulla persona che abbiano, come fine ultimo, l’inflizione di una sofferenza (percosse, una sensazione di dolore, o di fastidio, ovvero una menomazione, anche temporanea, dell’integrità fisica).

Per tali ragioni, si è dedotto in giurisprudenza [1] che la pratica bondage non possa rientrare nella casistica, posto che l’elemento psicologico del reato di percosse, o lesioni, è dato dalla coscienza e volontà di serbare una condotta violenta, tale da cagionare alla vittima una sensazione di dolore (nelle percosse) o una malattia (nelle lesioni).

Da ultimo [2], la Cassazione ha ampliato la platea di reati ascrivibili in caso di evento dannoso provocato al partner, a seguito della predetta attività sessuale. Più precisamente, i giudici di legittimità hanno sentenziato che in tema di violenza sessuale, in relazione a certe pratiche estreme, per escludere l’illegittimità della condotta lesiva, non basta il consenso del partner, espresso nel momento iniziale della condotta.

La scriminante non può essere invocata se l’avente diritto manifesta, esplicitamente, o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento, od una non condivisione sulle modalità di consumazione del piacere.

Parlando in maniera più fruibile, la consensualità deve essere costante, continuativa e manifesta per tutta la durata del rapporto, non solo in maniera verbale, ma anche fisica, se si sono concordati gesti tra le parti che indicano una qualsiasi impossibilità a continuare, che si sia o meno in grado di verbalizzare il disagio. Non solo su cosa si ha intenzione di fare, ma anche sulla modalità, cioè il modo in cui tale pratica viene messa in atto, altrimenti è considerata a livello legale, violenza. 

In questi casi, l’attività del partner configura il reato di violenza sessuale ai danni dell’altro partner; insomma, il consenso non è irrevocabile come nei rapporti contrattuali, ma facente parte della libera determinazione di una persona e, come tale, revocabile in qualsiasi momento.

In alcune fattispecie, l’omicidio colposo può essere considerato aggravato, quando, ad esempio, la morte del partner avvenga per soffocamento, verificatosi nel corso di un rapporto sessuale, sempre preordinato a provocare piacere; come purtroppo accaduto nel caso di cronaca riportato precedentemente.

Civilmente

Come qualsiasi illecito penale, il bondage che sfocia in un atto legalmente rilevante, ci sono delle conseguenze civili, in termini di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal partner, vittima dell’attività estrema. Perciò, la vittima di bondage non autorizzato avrà la possibilità di perseguire civilmente il partner e ottenere un ristoro economico che risarcisca i danni morali ed esistenziali patiti nella vicenda.

Se già pendente il giudizio penale, la vittima di bondage potrà usufruire della prova precostituita in dibattimento e, successivamente alla sentenza di condanna, potrà agire davanti alla sezione civile del tribunale di competenza per ottenere la liquidazione del danno.

Sempre saltando il "legalese", se c'è un giudizio penale con sentenza di condanna, le prove del primo giudizio sono ritenute valide anche in sede civile.

Diversamente, se l’azione penale non è stata intentata, sarà necessario dimostrare i fatti davanti al giudice istruttore civile; in particolare, occorrerà documentare, anche tramite testimoni e videoregistrazioni:

  • l’attività di bondage;
  • la lesione subita;
  • il collegamento tra l’attività e la lesione;
  • l’assenza di consenso a subire quel tipo di lesione.

In caso di morte tale diritto sarà trasferito in capo ai parenti sotto forma di danno parentale. I familiari avranno la possibilità di adire la giustizia ordinaria e, dopo aver dimostrato la condotta dell’ex partner, l’evento morte e il collegamento tra fatto e evento, potranno ottenere in via equitativa il ristoro economico per le sofferenze patite dalla perdita del proprio congiunto.

Spero di esservi stato d'aiuto e ricordate che: siete gli unici responsabili delle vostre azioni, i miei e quelli di altri sono solo consigli, rivolgetevi sempre ad un legale, in caso di bisogno.

Note:

[1] Cass. Pen., sez. V, n.44986/2016 del 21.09.2016

[2] Cass. Pen., sez. III, n.11631/2020 del 16.12.2020

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 Per la parte legale grazie a La legge per Tutti.

Articolo di: Salvatore Cirilla.

1 commento:

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